Niente sanzioni a carico del venditore se l'acquirente ha integralmente saldato le imposte di registro dovute

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La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza n. 53/50/13, ha confermato la decisione con cui i giudici di primo grado avevano annullato la cartella di pagamento notificata ad un contribuente in conseguenza di una rettifica ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale operata rispetto ad un'operazione di compravendita di immobile nell'ambito della quale contribuente medesimo aveva assunto la veste di parte venditrice.  

In particolare, sono state confermate le motivazioni rese dalla Commissione tributaria provinciale secondo cui, nella specie, non poteva essere richiesto nulla al cedente a titolo di sanzioni per omesso versamento in considerazione della circostanza che parte acquirente aveva integralmente saldato, nei termini, le imposte dovute e per le quali il venditore era solidalmente obbligato. Nel dettaglio, parte acquirente aveva dapprima depositato ricorso contro l'avviso di rettifica e, successivamente, pagato integralmente le imposte definitivamente accertate a seguito di sentenza.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 4 - Registro, coobbligato senza sanzioni

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