Niente sanzione per il notaio che redige più atti contestualmente

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Con sentenza n. 8104 depositata il 21 aprile 2015, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha confermato quanto già dedotto in secondo grado, in ordine all’annullamento di una sanzione inflitta dalla Commissione Regionale di Disciplina ad un notaio.

Quest’ultimo, in particolare, era stato ritenuto responsabile, in violazione della legge notarile e del codice deontologico di categoria, di aver contestualmente redatto ben sette atti, di cui due verbali di assemblee, tenutesi in orari parzialmente coincidenti.

La Cassazione – come già la Corte d’Appello – ha escluso, nel caso di specie, la responsabilità del professionista, atteso la occasionalità della sua condotta, in riferimento alla singolarità del contesto esaminato.

Ha rilevato infatti la Suprema Corte, come l’espressione “non occasionalità” a cui si riferisce la norma sanzionatoria, vada interpretata nel senso che l’art 147 della legge notarile va a sanzionare esclusivamente violazioni sistematiche del codice deontologico e non anche un singolo episodio, come nel caso di specie.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi - In breve, p. 38 - Atti contemporanei notaio non punibile

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