Niente revocatoria, se il C.t.u. sbaglia a localizzare i terreni

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Niente revocatoria, se il C.t.u. sbaglia a localizzare i terreni

Con sentenza n. 67 depositata il 7 gennaio 2016, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, ha respinto il ricorso di un Comune avverso la propria sentenza di condanna, da parte del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche, al risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva nei confronti di privati e da perdita di valore di alcuni terreni, con determinazione dell'importo dell'indennità a titolo di occupazione legittima.

Secondo il Comune ricorrente, costituiva errore revocatorio – contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale Superiore delle Acque pubbliche – non solo la svista del giudice nell'esaminare la consulenza tecnica d'ufficio, ma anche la svista dello stesso C.t.u. qualora, come avvenuto nel caso in esame, avesse indotto il giudice a supporre una errata localizzazione dei terreni ai fini della loro qualificazione di edificabilità legale.

Secondo la Suprema Corte è innanzitutto ammissibile – secondo la disciplina di cui all'art. 360 c.p.c., testo modificato dall'art. 54 D.l. 83/2012 conv. con Legge 134/2012 - il ricorso per Cassazione solo per "omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"; ipotesi alla quale va ricondotto il vizio denunciato nel caso de quo.

Pur tuttavia – precisa di seguito la Corte - le pretese ricorrenti sono infondate, poichè detta ultima previsione va comunque interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici di cui alle preleggi, nel senso di ridurre al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità.

Deducibile in Cassazione la sola "mancanza assoluta" di motivazione

Per cui l'anomalia motivazionale ivi deducibile è solo quella che si tramuta in una violazione di legge costituzionalmente rilevante ed attiene essenzialmente all'inesistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, ovvero, si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, perplessa od obiettivamente incomprensibile.

Anomalie, queste ultime, da cui non risulta affetta la decisione impugnata, ove il rilievo denunciato non è riferibile tanto ad un errore di percezione del giudice nella lettura della relazione della consulenza tecnica, quanto piuttosto ad un errore in cui è incorso lo stesso C.t.u. nella localizzazione dei suoli e nell'attribuzione ad essi della destinazione.

 

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