Niente prove di colpevolezza dal patteggiamento

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Una società in liquidazione aveva fatto causa contro gli ex sindaci affinchè venisse riconosciuta la loro responsabilità per negligente esercizio delle funzioni ricoperte e, conseguentemente, affinchè gli stessi fossero condannati al risarcimento del danno da depauperamento patrimoniale causato alla società. In primo grado, i sindaci - che in sede penale avevano patteggiato la pena - erano stati condannati al risarcimento. La Corte di appello, successivamente adita, aveva ribaltato la decisione del Tribunale sostenendo che, in mancanza di altre prove, non si poteva trarre alcun indizio di colpevole negligenza dal solo patteggiamento.

Questa tesi è stata confermata anche in sede di legittimità dove i giudici di Cassazione – sentenza n. 2010 del 28 gennaio 2010 – hanno, in proposito, precisato “la cosiddetta sentenza di patteggiamento non contiene un accertamento di responsabilità e non ha quindi efficacia diretta nel giudizio civile risarcitorio: con la conseguenza che la possibilità di trarne presuntivamente elementi di prova a carico del soggetto condannato dev'essere valutata in concreto, anche sulla base del materiale probatorio raccolto in sede penale”.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 20 – Sindaci, il patteggiamento non garantisce la società - Alberici

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