Niente prededuzione dei crediti senza l'avvio del concordato

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La Camera, nella seduta dell'11 febbraio 2014, ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 145/2013 contenente interventi urgenti di avvio del Piano Destinazione Italia.

Il testo votato, che ora passa all'esame del Senato, e' comprensivo dell'emendamento gia' approvato in sede di Commissione e che introduce una disposizione interpretativa della Legge fallimentare in materia di preconcordato.

Ai sensi della specifica previsione, l'articolo 111, secondo comma, del R.D. n. 267/1942, deve essere inteso nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperto ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, della Legge Fallimentare, sono prededucibili a condizione che la proposta porti all'effettivo avvio del concordato.

Il beneficio della prededuzione dei crediti sorti nella fase che precede la presentazione della domanda, quindi, viene limitato ai casi in cui la domanda anticipata si converta in una vera e propria procedura di concordato preventivo.
Allegati Links Anche in
  • Il Sole24Ore - Norme e Tributi, p.16 - Per i preconcordati deduzioni con limiti - Negri

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