Niente plusvalenza se l'immobile viene demolito e poi ricostruito

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L'oggetto della cessione della compravendita di un edificio - destinato ad essere demolito e poi ricostruito con la stessa volumetria - e relativa area pertinenziale è l'edificio medesimo e non dell'area fabbricabile.

La circostanza, infatti, che in epoca precedente la vendita parte venditrice ne abbia richiesto la demolizione, non costituisce elemento decisivo per modificare l'oggetto della compravendita.

E' quanto precisato dalla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, con sentenza n. 189/20/2015 depositata il 26 gennaio 2015, ribaltando la decisione con cui la Ctp di Reggio Emilia aveva confermato un avviso di accertamento per maggiore Irpef notificato ad un contribuente in considerazione di una plusvalenza asseritamente realizzata nell'ambito di una compravendita immobiliare.

In particolare, l'agenzia delle Entrate aveva ritenuto l'atto di compravendita qualificabile non come cessione di fabbricato ma come cessione di area edificabile, e ciò sulla base degli effettivi accordi intervenuti tra le parti che prevedevano la demolizione e la ricostruzione del capannone.
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