Niente più interessi sugli interessi bancari
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 27 dicembre 2013
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L'articolo 1, comma 629 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità), interviene a sostituire il comma 2 dell'articolo 120 del Testo unico bancario di cui al D.Lgs. n. 385/1993, con la previsione secondo cui il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
“a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Gli interessi bancari, dunque, non potranno più produrre interessi.
- ItaliaOggi, p. 27 – Banche, addio all'anatocismo - Ciccia
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