Niente più interessi sugli interessi bancari

Pubblicato il



L'articolo 1, comma 629 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità), interviene a sostituire il comma 2 dell'articolo 120 del Testo unico bancario di cui al D.Lgs. n. 385/1993, con la previsione secondo cui il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

“a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale
”.

Gli interessi bancari, dunque, non potranno più produrre interessi.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 27 – Banche, addio all'anatocismo - Ciccia

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito