Niente Iva agevolata per l'acquisto del box auto successivo a quello dell'immobile

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Con ordinanza n. 1735 del 28 gennaio 2014, la Corte di cassazione ha ribaltato la decisione con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva annullato un avviso di accertamento inerente al pagamento di una maggiore Iva in capo ad una società contribuente che aveva venduto alcuni box auto ai proprietari di unità immobiliari acquistate in precedenza. Per la vendita dei box, considerati come pertinenze degli appartamenti, la contribuente aveva applicato un'aliquota Iva agevolata del 10%.

La Corte di cassazione, in particolare, ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria ritenendo che i parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto dall'articolo 2 della Legge n. 122/1989, non sono soggetti a vincolo pertinenziale in favore delle unità immobiliari del fabbricato. Poiché, inoltre, le norme che prevedono un'aliquota Iva ridotta costituiscono un'eccezione alla norma, per l'applicazione dell'aliquota agevolata – sottolinea la Corte - la società contribuente avrebbe dovuto fornire la prova di avere costruito gli immobili fin dall'inizio con le autorimesse, poi cedute. In assenza di detta prova, tuttavia, il ricorso dell'amministrazione finanziaria doveva ritenersi fondato.
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