Niente ingiunzione senza sottoscrizione

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Ai fini della formazione ed emissione della ingiunzione ex RD n. 639/1910, il funzionario responsabile, una volta che ha verificato la morosità del contribuente e che il tributo sia divenuto certo, liquido ed esigibile - ad esempio per mancata opposizione all'avviso di accertamento o per rigetto definitivo dell'opposizione ove proposta - emette la singola ingiunzione a carico del contribuente moroso.

Nella medesima ingiunzione, lo stesso deve apporre il cosiddetto “visto di esecutorietà o esecutività”, l'attestazione, ossia, che il credito è certo, liquido ed esigibile, con sottoscrizione della singola ingiunzione e del visto.

E qualora questa attestazione manchi, non è neppure possibile emettere l'ingiunzione medesima.

La conferma della necessità di sottoscrizione della ingiunzione ad opera del funzionario, del resto, è altresì confermata dalla normativa generale in materia di atti amministrativi, tra i quali ricade l'ingiunzione ex RD n. 639/1910.

Per questi, infatti, la mancanza della firma del funzionario comporta l'inesistenza dell'atto medesimo per difetto di un elemento essenziale, quale, appunto, la sottoscrizione.

E' quanto puntualizzato dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto con sentenza n. 304/01/2015 depositata il 28 gennaio 2015.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi7 – Sentenze Tributarie, p. 7 – Ingiunzione nulla senza la firma - Fuoco

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