Niente Imu sulle pertinenze di fabbricati anche se non indicate in dichiarazione

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La Commissione tributaria regionale di Roma, con la sentenza n. 163 del 2013, compie un ulteriore passo in avanti rispetto a quanto finora sostenuto dalla Corte di Cassazione sull’applicabilità dell’Ici-Imu alle aree pertinenziali.

La Ctr, infatti, sostiene che le aree edificabili, che siano pertinenze di fabbricati, non possono essere assoggettate autonomamente al pagamento dell’Ici - oggi sostituita dall’Imu - anche se il contribuente ha omesso di indicare nella propria dichiarazione la natura pertinenziale dell’area.

Il tutto però ad una condizione: il vincolo pertinenziale deve essere ben visibile dallo stato dei luoghi, indipendentemente dal fatto che l’area e il fabbricato risultino in catasto accorpati tra di loro oppure siano iscritti autonomamente. Se ciò non dovesse emergere chiaramente, i due immobili dovrebbero essere assoggettati all’imposta comunale in maniera indipendente, dato che l'autonomo accatastamento non rende irrilevante l'uso di fatto del terreno come pertinenza.

Inoltre, il titolare dell’immobile, per essere esonerato dal pagamento dell’imposta, deve inviare una comunicazione, con lettera raccomandata, all’ufficio per informarlo dell’effettiva destinazione del bene, prima che venga emesso l’atto di accertamento.

Non è possibile, infatti, esimersi dall’obbligo di denuncia nel caso in cui nella situazione di possesso del contribuente si verifica una modifica: nell’ipotesi in cui il titolare dell’immobile non ha specificato le aree pertinenziali in via speciale, vuol dire che le ha volute lasciare nella condizione di aree fabbricabili. Per godere dell’intassabilità è necessario, quindi, comunicare la destinazione a pertinenza del fabbricato anche successivamente con una dichiarazione di variazione. La Cassazione, invece, aveva riconosciuto tale beneficio solo nel caso in cui l’uso pertinenziale dell’area fosse stato indicato nella denuncia iniziale.
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