Niente evasione per chi viola i domiciliari per impossibile convivenza coi familiari

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Con sentenza n. 16673 del 30 aprile 2010, la Cassazione, Sesta sezione penale, ha annullato, “perché il fatto non sussiste”, la condanna impartita dai giudici di merito nei confronti di un ragazzo accusato di evasione dopo che, stante l'impossibile convivenza con i familiari, era uscito intenzionalmente da casa, luogo degli arresti domiciliari, alla presenza dei carabinieri, proprio al fine di “porre consapevolmente in essere una trasgressione idonea a ricondurlo in carcere”.

La complessiva valutazione delle dinamiche – spiegano i giudici di legittimità - “consente di escludere che nella specie vi sia stata «sottrazione» al controllo delle forze dell’ordine”. Ed infatti, il ragazzo, prima di uscire da casa, aveva appositamente chiamato i carabinieri, esprimendo loro, una volta giunti sul posto, la sua precisa volontà di voler rientrare in carcere. Per la Corte, in definitiva, la finalità dell'atto di violazione del limite territoriale non era quella di sottrarsi ai controlli di legge, bensì quella di ottenere semplicemente una impropria modifica del regime cautelare in atto.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 35 - Il domiciliare si può rifiutare – Galimberti

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