Niente esclusione dalla gara per il cessionario

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Il Consiglio di stato, con sentenza n. 3213 del 21 maggio, ha spiegato come, in materia di procedure ad evidenza pubblica, le clausole di esclusione poste dalla legge o dal bando in ordine alle dichiarazioni cui è tenuta la impresa partecipante alla gara siano “di stretta interpretazione, dovendosi dare esclusiva prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute restando preclusa ogni forma di estensione analogica diretta a evidenziare significati impliciti, che rischierebbe di vulnerare l'affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l'esigenza della più ampia partecipazione”.

Proprio sulla base di tale assunto ed in considerazione del fatto che il codice dei contratti nulla afferma in materia di cessioni d'azienda, il Collegio ha negato che potesse essere esclusa da una gara pubblica un'impresa che, a seguito di cessione aziendale, era subentrata ad altra società, inadempiente, quest'ultima, circa gli obblighi previdenziali.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 29 – Gare, il cessionario non eredita gli errori – Bombi

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