Niente elusione fiscale in presenza di pattuizione che non altera la ragione pratica del contratto

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Con la sentenza n. 19738 depositata il 28 agosto 2013, la Sezione tributaria della Corte di cassazione ha accolto il ricorso avanzato da una società contribuente contro la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto legittimi due avvisi di rettifica relativi all'Iva dovuta per gli anni 1997 e 1998 emessi sulla base di un Pvc con cui la Guardia di finanza aveva contestato il carattere simulato del contratto di soccida intercorso con altra società, ritenendo che la contribuente fosse tenuta alla fatturazione delle prestazioni permutative ai sensi degli articoli 11 e 13 del Dpr n. 633/1972.

In particolare, la Suprema corte ha ritenuto fondate le doglianze della ricorrente società con riferimento all'erronea considerazione del contratto come simulato.

Per la Cassazione, infatti, la previsione all'interno del contratto di soccida semplice di una pattuizione che garantiva al soccidario il mangime corrisposto integralmente dal soccidante non sembrava introdurre nel contratto medesimo un elemento capace di inficiare la funzione economico-sociale del tipo negoziale, normativamente correlata alla ripartizione fra gli associati dell'accrescimento del bestiame e degli altri prodotti e utili che ne derivavano; detta pattuizione – secondo la Corte – contribuiva, semmai, a rappresentare la reale funzione pratica che le parti avevano inteso perseguire attraverso l'utilizzo dello schema contrattuale della soccida, “modulato in relazione ai rapporti economici che le stesse parti intendevano regolare secondo i rispettivi interessi”.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 24 – Con la ragione pratica non c'è l'abuso di diritto - Alberici

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