Niente diritto di accesso sugli atti della Fondazione

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Per il Consiglio di stato – sentenza n. 1255 del 3 marzo – le norme relative al diritto di accesso agli atti amministrativi non sono applicabili alle Fondazioni bancarie. Secondo il Collegio, in particolare, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non rientrano negli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e gli enti trasformati in associazioni o in fondazioni, sotto la condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 27 – Fondazioni, trasparenza difficile – De Nardi

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