Niente difesa d'ufficio per il praticante avvocato
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 18 marzo 2010
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La Corte costituzionale, con sentenza depositata il 17 marzo 2010, la n. 106, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8, secondo comma, ultimo periodo, del Regio decreto-Legge 27 novembre, 1933, n. 1578 relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, nella parte in cui prevede che i praticanti avvocati possono essere nominati difensori d’ufficio.
Tale fattispecie – sottolinea la Consulta – consentirebbe che all’indagato o all’imputato possa essere assegnato, senza il concorso della sua volontà, un difensore che non ha percorso l’intero iter abilitativo alla professione. Non solo, nel caso di nomina a favore dell’irreperibile, sarebbe esclusa ogni possibilità di porre rimedio all’inconveniente denunciato, mediante la sostituzione con un difensore di fiducia. Verrebbe meno, quindi, la garanzia dell’effettività della difesa, per come costituzionalmente tutelata dall'articolo 24 della Costituzione.
Tale fattispecie – sottolinea la Consulta – consentirebbe che all’indagato o all’imputato possa essere assegnato, senza il concorso della sua volontà, un difensore che non ha percorso l’intero iter abilitativo alla professione. Non solo, nel caso di nomina a favore dell’irreperibile, sarebbe esclusa ogni possibilità di porre rimedio all’inconveniente denunciato, mediante la sostituzione con un difensore di fiducia. Verrebbe meno, quindi, la garanzia dell’effettività della difesa, per come costituzionalmente tutelata dall'articolo 24 della Costituzione.
- ItaliaOggi, p. 25 – Difensori d'ufficio solo abilitati - Alberici
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