Niente danno morale se la vittima è in stato di incoscienza

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Il Tribunale di Rovereto, con pronuncia depositata lo scorso 23 luglio, ha escluso la sussistenza del danno biologico e morale per come rivendicati dai parenti di un camionista tedesco che, a causa della mancanza di illuminazione pubblica in un viadotto autostradale, era precipitato rovinosamente in uno spazio vuoto, morendo dopo che era stato ritrovato il giorno seguente. 

I congiunti della vittima avevano adito i giudici del Tribunale di Rovereto al fine di accertare la responsabilità delle Autostrade per l'omessa osservanza delle necessarie misure precauzionali, ed ottenere, conseguentemente, il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal de cuius

I giudici di merito, tuttavia, hanno precisato che, in considerazione del danno biologico, difettava, nella specie, il requisito dell'apprezzabile lasso di tempo (erano trascorsi solo due giorni tra l'evento e la morte). Per quel che concerneva, invece, il danno morale, le gravissime lesioni riportate dalla caduta, nonché lo stato comatoso già in essere all'arrivo al primo pronto soccorso facevano verosimilmente escludere l'esistenza di uno stato di agonia cosciente tale da legittimare il riconoscimento di tale tipo di danno.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 8 - Escluso il danno morale se il soggetto è incosciente – Rossi

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