Niente confisca per l’evasore fiscale
Pubblicato il 09 novembre 2017
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La misura di prevenzione patrimoniale della confisca non è applicabile nei confronti dell’evasore fiscale.
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, infatti, il mero “status” di evasore fiscale non è sufficiente ai fini del giudizio di pericolosità generica che legittima l’applicazione della confisca, considerato che i requisiti di stretta interpretazione necessari per l’assoggettabilità a tale misura sono indicati dagli artt. 1 e 4 D.Lgs. n. 159/2011 e concernono i soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi e che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; requisiti non automaticamente e necessariamente sovrapponibili all’evasore fiscale. Sicché, se i delitti tributari possono consentire l’applicazione di misure di prevenzione, il decreto di confisca dei beni del proposto deve precisare, tra l’altro, il superamento delle soglie di punibilità nel corso del tempo ed in relazione alle norme allora vigenti per i diversi delitti.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 51059 dell’8 novembre 2017, accogliendo il ricorso di tre soggetti messi sotto processo per evasione fiscale, avverso il decreto della Corte d’appello che confermava la confisca dei loro beni.
Pur potendo ritenersi legittima, nel caso de quo – in virtù del principio di autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale - l’applicazione della misura patrimoniale della confisca nei confronti dei soggetti imputati, nonostante l’intervenuta assoluzione in sede penale, il decreto impugnato evidenzia tuttavia un motivazione meramente apparente (e va pertanto annullato), laddove non fornisce dimostrazione dei requisiti necessari per l’assoggettabilità alla misura di prevenzione, ai sensi dei citati artt. 1 e 4 D.Lgs. n. 159/2011.
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