Niente condanna per l'uso del mezzo sottoposto a fermo amministrativo

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Con sentenza n. 44498 del 19 novembre 2009, la Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Napoli avverso la decisione con cui il Tribunale di Napoli aveva assolto, con la formula “perchè il fatto non sussiste”, un uomo accusato del reato di cui all'art. 334 c.p. in quanto aveva utilizzato e circolato in strada con un mezzo sottoposto a fermo amministrativo.

I giudici di prima facie avevano ritenuto la non sussistenza del reato contestato in considerazione del fatto che il fermo amministrativo doveva esse qualificato come sanzione amministrativa accessoria e non come misura cautelare; il fermo non assolveva, cioè, ad alcuna funzione di garanzia rispetto al depauperamento del bene non venendo ad integrare, così, gli elementi costitutivi del delitto contestato.

Dello stesso avviso la Suprema corte, la quale ha altresì precisato come sia impossibile ricondurre il fermo amministrativo “alla nozione di sequestro amministrativo, avuto riguardo ai due distinti profili che attengono il principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali ed al divieto del ricorso per analogia in malam partem”.
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