Niente condanna per la fotocopia del permesso invalidi
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 12 giugno 2010
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Con sentenza n. 22578 depositata lo scorso 11 giugno, la Cassazione, Quinta sezione penale, ha annullato una decisione di condanna per uso di atto falso impartita ad un uomo che aveva parcheggiato in uno spazio riservato agli invalidi esponendo la fotocopia in bianco e nero del permesso di parcheggio per invalidi rilasciato, a suo tempo, al padre deceduto.
Secondo la Corte di legittimità, in particolare, non era da considerare integrata la fattispecie penale contestata in quanto il foglio esposto mostrava palesemente la sua natura di fotocopia e, pertanto, non si trattava di un falso, ma di mera copia fotostatica di un atto vero che, in quanto tale “non ha natura né di contraffazione né di falsificazione dell'atto vero”.
Secondo la Corte di legittimità, in particolare, non era da considerare integrata la fattispecie penale contestata in quanto il foglio esposto mostrava palesemente la sua natura di fotocopia e, pertanto, non si trattava di un falso, ma di mera copia fotostatica di un atto vero che, in quanto tale “non ha natura né di contraffazione né di falsificazione dell'atto vero”.
- ItaliaOggi, p. 19 – Permesso invalidi, la fotocopia non è falso - Stroppa
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