Niente condanna penale per la mancata esecuzione della cessazione di concorrenza sleale

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Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 20179 del 25 maggio 2012 - l'elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice per la cessazione di attività di concorrenza sleale non porta alla configurazione del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento giudiziale per come previsto e punito dall’articolo 388 del Codice penale.

Ed infatti, tale pronuncia – si legge nel testo della sentenza – “non rientra tra le tipologie di provvedimenti del giudice civile a difesa della proprietà, possesso e credito, alle quali la norma appresta tutela penale”.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 34 – Concorrenza sleale anche dopo pronuncia del giudice - Alberici

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