Niente comunione per i valori mobiliari posseduti prima del matrimonio

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Con sentenza n. 10855 depositata lo scorso 5 maggio, la Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da una donna che aveva agito contro i figli di primo letto del marito, defunto, al fine di ottenere il 50% dei titoli e denari depositati dall'estinto, sull'assunto che la stessa aveva col marito un regime di comunione legale dei beni.

La domanda era stata respinta dai giudici di merito i quali avevano ritenuto raggiunta la prova che i beni fossero appartenuti al de cuius già prima del matrimonio: in base alle risultanze documentali era infatti emerso che il marito aveva la disponibilità esclusiva di ingenti valori mobiliari, prevalentemente investiti, per un valore di oltre 2 miliardi. Tale patrimonio mobiliare era stato poi movimentato in costanza di matrimonio e, al momento del decesso, risultava sostanzialmente corrispondente. Per i giudici, queste somme, in forza di presunzioni gravi precise e concordanti, erano da considerare nel novero dei beni acquistati con il trasferimento o con lo scambio di altri beni strettamente personali che, ai sensi della lettura degli articoli 177 e 179 del Codice civile, sono da considerare come esclusi dalla comunione legale dei beni.

Lettura, questa, confermata dai giudici di Cassazione i quali hanno spiegato che, pur in assenza di una specifica dichiarazione di esclusione, le circostanze in oggetto fornivano la obiettiva certezza della natura personale del denaro.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 35 - La comunione cede il passo – A. Gal.

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