Niente comunione per i valori mobiliari posseduti prima del matrimonio
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 07 maggio 2010
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Con sentenza n. 10855 depositata lo scorso 5 maggio, la Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da una donna che aveva agito contro i figli di primo letto del marito, defunto, al fine di ottenere il 50% dei titoli e denari depositati dall'estinto, sull'assunto che la stessa aveva col marito un regime di comunione legale dei beni.
La domanda era stata respinta dai giudici di merito i quali avevano ritenuto raggiunta la prova che i beni fossero appartenuti al de cuius già prima del matrimonio: in base alle risultanze documentali era infatti emerso che il marito aveva la disponibilità esclusiva di ingenti valori mobiliari, prevalentemente investiti, per un valore di oltre 2 miliardi. Tale patrimonio mobiliare era stato poi movimentato in costanza di matrimonio e, al momento del decesso, risultava sostanzialmente corrispondente. Per i giudici, queste somme, in forza di presunzioni gravi precise e concordanti, erano da considerare nel novero dei beni acquistati con il trasferimento o con lo scambio di altri beni strettamente personali che, ai sensi della lettura degli articoli 177 e 179 del Codice civile, sono da considerare come esclusi dalla comunione legale dei beni.
Lettura, questa, confermata dai giudici di Cassazione i quali hanno spiegato che, pur in assenza di una specifica dichiarazione di esclusione, le circostanze in oggetto fornivano la obiettiva certezza della natura personale del denaro.
La domanda era stata respinta dai giudici di merito i quali avevano ritenuto raggiunta la prova che i beni fossero appartenuti al de cuius già prima del matrimonio: in base alle risultanze documentali era infatti emerso che il marito aveva la disponibilità esclusiva di ingenti valori mobiliari, prevalentemente investiti, per un valore di oltre 2 miliardi. Tale patrimonio mobiliare era stato poi movimentato in costanza di matrimonio e, al momento del decesso, risultava sostanzialmente corrispondente. Per i giudici, queste somme, in forza di presunzioni gravi precise e concordanti, erano da considerare nel novero dei beni acquistati con il trasferimento o con lo scambio di altri beni strettamente personali che, ai sensi della lettura degli articoli 177 e 179 del Codice civile, sono da considerare come esclusi dalla comunione legale dei beni.
Lettura, questa, confermata dai giudici di Cassazione i quali hanno spiegato che, pur in assenza di una specifica dichiarazione di esclusione, le circostanze in oggetto fornivano la obiettiva certezza della natura personale del denaro.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 35 - La comunione cede il passo – A. Gal.
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