Niente bancarotta in presenza di concordato
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 31 luglio 2010
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Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010, la Legge n. 122 del 30 luglio 2010 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
Le nuove disposizioni, tra le altre novità, introducono, in materia fallimentare, l'esenzione dalla rilevanza penale per le operazioni che le imprese pongano in essere in esecuzione di concordati preventivi o di accordi di ristrutturazione. In particolare, è stato espressamente stabilito che le disposizioni concernenti le ipotesi di bancarotta preferenziale o semplice “non si applicano ai pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ovvero di un piano attestato di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d)”. Anche questa misura rientra tra le previsioni introdotte dalla manovra al fine di agevolare l'accesso ai detti istituti.
- ItaliaOggi, p. 25 – Fallimenti con ombrello penale - Felicioni
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