Niente azioni cautelari con il concordato
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 03 giugno 2010
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Il Disegno di legge n. 78/2010, contenente la cosiddetta manovra correttiva, introduce alcune novità in materia di procedure concorsuali.
In particolare, viene sancito che, in caso di fallimento, il curatore, entro 15 giorni dalla data di accettazione dell'incarico, debba provvedere alla comunicazione dell'intervenuta procedura concorsuale, utilizzando il nuovo modello di “comunicazione unica”, per consentire l'eventuale insinuazione al passivo. In caso di inadempimento, le sanzioni già previste per il curatore risultano ora raddoppiate.
Con il nuovo articolo 182-quater della Legge Fallimentare viene consentita la prededucibilità dei crediti che derivano da finanziamenti effettuati da banche e intermediari finanziari in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione omologato.
Infine, l'articolo 182-bis, al suo comma 6, vieta di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive, nel corso delle procedure di concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti, qualora l'imprenditore abbia presentato una specifica istanza corredata da una dichiarazione attestante la presenza di trattative con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti.
In particolare, viene sancito che, in caso di fallimento, il curatore, entro 15 giorni dalla data di accettazione dell'incarico, debba provvedere alla comunicazione dell'intervenuta procedura concorsuale, utilizzando il nuovo modello di “comunicazione unica”, per consentire l'eventuale insinuazione al passivo. In caso di inadempimento, le sanzioni già previste per il curatore risultano ora raddoppiate.
Con il nuovo articolo 182-quater della Legge Fallimentare viene consentita la prededucibilità dei crediti che derivano da finanziamenti effettuati da banche e intermediari finanziari in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione omologato.
Infine, l'articolo 182-bis, al suo comma 6, vieta di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive, nel corso delle procedure di concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti, qualora l'imprenditore abbia presentato una specifica istanza corredata da una dichiarazione attestante la presenza di trattative con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti.
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