Niente astensione se la causa riguarda la fine di un rapporto di lavoro
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 19 settembre 2012
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Con sentenza n. 15649 depositata il 18 settembre 2012, la Corte di cassazione ha ricordato come, ai sensi del Codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati dalle udienze, il legale non può astenersi per quel che concerne i procedimenti civili che abbiano ad oggetto, tra gli altri, dei licenziamenti individuali e collettivi.
E detta disposizione – continua la Corte - deve essere interpretata estensivamente, dovendosi riferire “a tutte le controversie concernenti la fine di un rapporto di lavoro voluta, con efficacia costitutiva (come nei licenziamenti in senso stretto) o dichiarativa, dal datore di lavoro e contrastata dal lavoratore”.
Nella specie, è stata ritenuta non legittima, alla luce del principio sopra ricordato, l’astensione annunciata da un avvocato di Barletta con riferimento all’udienza relativa ad una causa non direttamente incentrata sul licenziamento del dipendente ma sull'interpretazione di una clausola del contratto di lavoro che avrebbe impedito il proseguimento del rapporto tra lo stesso ed il datore.
- ItaliaOggi, p. 30 – Cause di lavoro, esserci è d’obbligo - Pacelli - www.anclsu.com
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 25 - Sui licenziamenti avvocato in aula - www.csm.it
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