Nessuna restrizione all’esclusione dall’Iva per i campioni gratuiti di merci

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La Corte di Giustizia Ue, con la sentenza del 30 settembre 2010 relativa alla causa C-581/08, ha risolto una questione sul trattamento fiscale delle cessioni di “campioni” di vendita e dei “regali di scarso valore”, che solitamente le aziende distribuiscono gratuitamente per far pubblicità ai loro prodotti.

La controversia – che nel caso di specie ha visto protagonista una società inglese che opera nel settore della produzione e vendita di registrazioni musicali - ha per oggetto la corretta interpretazione della normativa comunitaria sull'Iva, specie con riguardo all’applicazione degli articoli 5 e 6 della sesta direttiva, che assimila ad una cessione di beni a titolo oneroso il prelievo di un bene dall'impresa per l'uso privato, per il trasferimento gratuito o, in generale, per finalità estranee all'impresa, eccettuati i prelievi ad uso dell'impresa per effettuare regali di scarso valore e campioni.

Dopo aver ripreso e approfondito tutte le casistiche rientranti nella nozione di “campioni”di vendita e di “regali di scarso valore”, la Corte ha concluso che:

- come le cessioni di campioni gratuiti non destinati al consumo sono escluse dall’applicazione dell’Iva, tale esclusione dall'Imposta sul valore aggiunto deve essere applicata anche al caso in cui l’esemplare ceduto sia identico al bene commercializzato e al caso in cui di esso siano state offerte allo stesso soggetto un copioso numero di esemplari;

- per i regali di scarso valore, invece, è possibile fissare un massimale al valore che viene offerto in regalo, riconoscendo agli Stati membri la facoltà di sommare gli omaggi allo stesso beneficiario nel corso di un certo periodo di tempo. Se i regali di scarso valore vengono forniti a più persone dipendenti dallo stesso datore di lavoro, non possono essere considerati come offerti ad un unico destinatario.

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