Nessun rimedio se c’è disdetta

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 16008 del 14 luglio 2006, chiarisce che nel caso di scadenza di un contratto a termine illegittimamente stipulato con comunicazione della disdetta da parte del datore di lavoro, il lavoratore non può ricorrere né all’articolo 6 della legge 604 del 15 luglio 1966 (impugnazione entro 60 giorni), né all’articolo 18 della legge 300 del 20 maggio 1970 (reintegrazione e risarcimento del danno per recesso illegittimo). , dunque, precisa che la disdetta non è qualificabile come licenziamento, che consiste nella volontà unilaterale di terminare un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma ha lo scopo di evitare la rinnovazione tacita del contratto.  

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