Neo-assunti, la scelta resta valida

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È in via di emanazione una nota della Covip, avallata dal ministero del Lavoro, in cui si esplicita che il lavoratore neo-assunto che avesse già destinato il Tfr ad una forma pensionistica complementare mantiene tale scelta anche con riferimento al nuovo rapporto. Pertanto, non deve compilare il Tfr2. La linea della continuità della posizione previdenziale dettata dalla Covip è mantenuta anche qualora ci siano circostanze che possano indurre alla modifica della scelta. Ad esempio, nel caso in cui il nuovo datore di lavoro operi in un settore diverso da quello del  precedente e per questo venga meno il titolo di adesione al fondo contrattuale originariamente prescelto, il lavoratore avrà sei mesi di tempo per la scelta di una nuova forma pensionistica complementare che avrà effetto retroattivo alla data dell’assunzione. In ogni caso il lavoratore non potrà decidere di lasciare il Tfr in azienda, poiché la scelta della destinazione ad una forma complementare rimane. Nel cambiare il fondo di destinazione si possono verificare i presupposti per cambiare la quota da conferire. Se la scelta non viene espressa (silenzio assenso) il datore di lavoro conferirà il Tfr alla forma pensionistica collettiva o, in mancanza, al FondInps.  

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 36 – A FondInps con il silenzio-assenso – Cirioli

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