Nell'Unilav il dato retributivo può essere approssimativo

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Permane l'obbligo di indicare nel modello “Unilav”, nella versione in vigore dal 10 gennaio 2014, ore 19.00, la retribuzione o il compenso del lavoratore, ma il valore può essere indicativo. Quindi l'errata indicazione del dato retributivo costituisce una violazione formale che non comporta applicazione di sanzioni.

E' questa la risposta fornita dal ministero del Lavoro, con nota n. 489 del 10 gennaio 2014, su invito del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro. I professionisti si sono allarmati dopo l'emanazione del decreto del ministero del Lavoro n. 345/2013 che ha previsto, tra le altre cose, la compilazione del campo retribuzione/compenso del lavoratore per i datori di lavoro che utilizzano il modello UniLav, utile per comunicare l'assunzione dei lavoratori, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei relativi rapporti di lavoro.

Per il minlavoro, quindi, inserire un dato non corretto in tale campo rientra tra le violazioni formali in quanto il dato non incide sull'importante funzione di controllo e monitoraggio della materia del collocamento che è stata assegnata al modello in questione. Inoltre, elemento di garanzia è l'indicazione, nell'ambito della comunicazione di assunzione, del ccnl applicato.
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  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 19 - In Unilav «retribuzione indicativa» - Cannioto, Maccarone

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