Nell'apprendistato la formazione e la pratica coesistono

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La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 2015 depositata il 13 febbraio 2012, chiarisce che nel contratto di apprendistato la formazione può andare di pari passo con la pratica o seguire le mansioni che l'apprendista è chiamato a svolgere.

I giudici di merito - richiamando il D.Lgs n. 167/2011 - sottolineano che “l'attività formativa, che è compresa nella causa negoziale, è modulabile in relazione alla natura e alle caratteristiche delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere”. L'addestramento del lavoratore deve avvenire, quindi, anche e necessariamente attraverso la formazione, che deve essere coerente con le mansioni svolte, ma che non deve obbligatoriamente anticipare il loro svolgimento.

Viene respinto così il ricorso di una lavoratrice, inquadrata come apprendista, avverso il licenziamento ingiustificato per un rapporto di lavoro ritenuto dalla ricorrente a tempo indeterminato e non di apprendistato.


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