Nel sequestro per equivalente non è inclusa l'Irap evasa

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La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un imprenditore che si era visto confiscare i beni per equivalente per un importo calcolato sull'Iva ma anche sull'Irap non versate.

Con la sentenza n. 11147, del 22 marzo 2012, i giudici della Sezione penale sottolineano che, secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.Lgs n. 74/2000, l'Irap non ha rilevanza penale e non rientra tra gli oggetti del reato, a differenza delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali Iva. Il valore per la confisca dei beni non deve eccedere il profitto del reato. Non essendo un'imposta sui redditi “in senso tecnico”, l'Irap non concorre alla determinazione di tale valore.
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