Nel penale non trovano ingresso le presunzioni valide in sede tributaria

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In ambito penale, il giudice è tenuto a verificare la sussistenza della violazione contestata a mezzo di specifiche indagini che possono far luce sulla fondatezza o meno della tesi accusatoria.

Per questo, non può trovare ingresso l'accertamento presuntivo che, per contro, è ammesso in sede tributaria.

Così, ai fini della individuazione o meno della violazione dell'omessa dichiarazione, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di procedere all'accertamento e alla determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi o anche ad entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata innanzi al giudice tributario, non essendo, peraltro, configurabile alcuna pregiudiziale tributaria.

In ogni caso, quindi, non possono essere applicate le presunzioni legali, anche di carattere relativo, o i criteri di valutazione validi in sede tributaria.

E' quanto ribadito dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 6823 depositata il 17 febbraio 2015.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 42 - L’accertamento presuntivo non entra nel penale – Iorio

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