Negozio di compravendita e negozio di appalto. Come distinguerli?

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Negozio di compravendita e negozio di appalto. Come distinguerli?

Precisazioni dalla Corte di cassazione in merito al criterio per distinguere il contratto di compravendita da quello di appalto.

Con sentenza n. 21693 del 26 agosto 2019, la Seconda sezione civile ha rigettato il ricorso promosso da una Srl contro la decisione di secondo grado con cui, nell’ambito di un giudizio instaurato ai fine di sentir dichiarare risolto, per inadempimento della convenuta, il contratto di fornitura di un generatore di calore, aveva dichiarato prescritta l'azione redibitoria dalla stessa proposta.

Nel dettaglio, la Corte territoriale aveva ritenuto che il termine di prescrizione dell'azione predetta, considerato in un anno dalla consegna del bene, fosse spirato prima della denuncia del vizio.

Da qui il ricorso dell’originaria attrice davanti ai giudici di legittimità.

Appalto o vendita? Rilievo alla componente prevalente

Secondo la Srl, la Corte di Appello non aveva applicato correttamente i canoni interpretativi del contratto concluso tra le parti, omettendo, in particolare, di qualificarlo come appalto e di applicare di conseguenza, in luogo della norma di cui all'art.1495 c.c., la diversa disciplina dei termini per la denuncia dei vizi dell'opera prevista, appunto, per l'appalto.

Doglianza, questa, ritenuta inammissibile dalla Suprema corte, la quale ha ribadito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di interpretazione del contratto.

In particolare, gli Ermellini si sono soffermati sul tema dell'inquadramento del negozio, di compravendita o di appalto, e sul relativo criterio distintivo, individuato nella prevalenza o meno del lavoro sulla materia.

Un criterio, questo - hanno precisato i giudici di Cassazione - da considerare non in senso oggettivo, ma con riguardo alla volontà dei contraenti, al fine di accertare, nei singoli casi, “se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro Io scopo del negozio (appalto) oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del negozio medesimo (vendita)".

Nella vicenda esaminata, a ben vedere, non era utilmente sindacabile in sede di legittimità la scelta del giudice di merito di ritenere prevalente la componente del dare rispetto a quella del facere e di inquadrare, di conseguenza, la fattispecie nel paradigma della vendita anziché in quello dell'appalto.

Detta scelta si era risolta, infatti, in una valutazione di fatto concernente la ricostruzione della comune volontà dei contraenti.

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