Negoziazione individuale di Bond Cirio senza prospetto informativo

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Negoziazione individuale di Bond Cirio senza prospetto informativo

La Cassazione si è nuovamente pronunciata in tema di obbligazioni Cirio e relativa negoziazione, nell’ambito di un giudizio in cui un risparmiatore aveva contestato alla banca, tra gli altri motivi, l’omessa consegna del prospetto informativo.

L’investitore aveva adito la Suprema corte contro la decisione di secondo grado con cui detta doglianza era stata disattesa sul presupposto che, nel caso in esame, si trattava di un rapporto di negoziazione su base individuale e non di diffusa sollecitazione all'investimento.

La Corte d’appello, altresì, aveva escluso sia la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi, atteso che la Banca aveva eseguito l'ordine acquistando il titolo da altro intermediario, come documentato in atti, sia il diritto al risarcimento del danno, in quanto il risparmiatore non aveva fornito la prova dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali gravanti sull'intermediario e del nesso eziologico intercorrente tra tale asserito inadempimento ed il danno patrimoniale subito.

Prospetto informativo solo in casi di diffusa sollecitazione all'investimento

Statuizione confermata dalla Corte di legittimità – ordinanza n. 29736 del 19 novembre 2018 – la quale, rispetto alla lamentata omessa consegna del prospetto informativo, ha ricordato come costituisca ius receptum il principio secondo cui, in tema di intermediazione finanziaria, la pubblicazione del "prospetto informativo" è prevista nelle ipotesi di sollecitazione all'investimento caratterizzate da un'offerta rivolta ad un numero indeterminato ed indistinto di investitori in modo uniforme e standardizzato, cioè a condizioni di tempo e prezzo predeterminati.

Per contro, quando, come nella specie, la diffusione di strumenti finanziari presso il pubblico avvenga mediante la prestazione di "servizi di investimento", cioè attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, a condizioni diverse a seconda dell'acquirente e del momento in cui l'operazione è eseguita, la tutela del cliente è affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, degli obblighi informativi specifici e personalizzati, di cui agli artt. 21 del D.lgs. n. 58/1998 e 26 ss. del Reg. Consob n. 11522/1998, "anche nel caso in cui la negoziazione individuale avvenga nel periodo del cd. "grey market", cioè prima che i titoli siano emessi ufficialmente”.

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