Negoziazione familiare con trasferimento immobiliare Basta l’avvocato?
Pubblicato il 04 maggio 2017
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L'avvocato della parte è l'unico soggetto abilitato ad autenticare l'accordo raggiunto dai coniugi che si separano in regime di negoziazione assistita, accordo contenente le certificazioni di cui all'articolo 5 del Decreto legge n. 132/14, compresa la certificazione dell'autografia delle sottoscrizioni effettuata ai sensi del comma 2 dell’articolo citato.
Pertanto, in considerazione dell'equipollenza tra l'accordo di separazione in regime di negoziazione assistita autorizzato dal Pubblico ministero e il verbale di separazione consensuale sottoscritto in Tribunale ed omologato, deve ritenersi che anche il primo possa essere trascritto, “considerata l'identità della fonte pattizia e le medesime finalità di tutela perseguite”.
E’ sulla scorta di tali considerazioni che il Tribunale di Roma, con decreto del 17 marzo 2017, ha ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma di procedere alla trascrizione, senza riserva, dell'accordo di separazione consensuale sottoscritto da due coniugi a seguito della procedura di negoziazione assistita, accordo che era stato autorizzato dal PM e che prevedeva, al posto della corresponsione di un assegno mensile a favore della moglie, il trasferimento, a questa, della metà indivisa della casa coniugale.
Ai sensi di questa statuizione, che sostanzialmente ribadisce quanto era già stato sostenuto in un decreto del Tribunale di Pordenone emesso appena il giorno precedente (16 marzo 2017), l’accordo di negoziazione assistita familiare, contenente trasferimenti di beni immobili, può accedere alla trascrizione e, quindi, alla pubblicità immobiliare, anche se rechi la sola certificazione dell'autografia delle firme eseguita dagli avvocati delle parti, e non anche l'autentica del notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Quella appena enunciata è un’interpretazione che ha suscitato notevole interesse tra gli addetti ai lavori e che è stata salutata con peculiare soddisfazione da parte dell’Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori (AIAF) e dell’Associazione italiana giovani avvocati (AIGA).
Questione controversa
Tuttavia, la stessa si discosta dal diverso ed opposto orientamento, espresso da altra parte della giurisprudenza di merito, secondo cui l’accordo di trasferimento immobiliare raggiunto in sede di negoziazione familiare, necessiterebbe di un’ulteriore autentica da parte del notaio o dell’ufficiale giudiziario, in assenza della quale lo stesso non sarebbe di per sé trascrivibile (tribunali di Genova, Napoli e Catania).
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