Negoziazione familiare. Chi emette il certificato che attesta l’accordo in UE?

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Negoziazione familiare. Chi emette il certificato che attesta l’accordo in UE?

Il Ministero della Giustizia ha emanato una circolare, datata 22 maggio 2018, in cui vengono forniti chiarimenti utili per chi intenda far riconoscere o far eseguire l’atto contenente l’accordo di negoziazione familiare o di separazione in un altro Paese dell’Unione Europea, specificando a chi può essere richiesto il rilascio del certificato previsto ex articolo 39 del Regolamento CE n. 2201 del 2003.

La circolare della Direzione generale della Giustizia civile, in particolare, ha ad oggetto misure di degiurisdizionalizzazione in materia di famiglia ed emissione del certificato previsto dall’articolo 39 citato che attesta le decisioni prese dall’Autorità Giurisdizionale in materia matrimoniale o in materia di responsabilità genitoriale.

Le situazioni sono diverse a seconda delle modalità di conclusione dell’accordo.

Accordo concluso davanti all’Ufficiale di Stato civile

Nell’ipotesi, in particolare, in cui l'accordo si sia concluso davanti all’ufficiale di stato civile, viene spiegato come non sia predicabile una competenza del tribunale per il rilascio del certificato in questione, “atteso che l’atto destinato a circolare non è stato formato né davanti né con l’intervento dell’ufficio giudiziario”.

Secondo la Direzione generale, nel silenzio della legge, l’adempimento in parola dovrebbe essere richiesto all’autorità pubblica che ha formato l’atto, ossia, appunto, all’ufficiale di stato civile.

Accordi di negoziazione assistita da avvocati

Rispetto, invece, agli accordi conclusi in sede di negoziazione assistita da avvocati, viene ritenuto che il certificato ex articolo 39 citato, debba essere emesso dalla procura della Repubblica che ha autorizzato l’accordo o ha rilasciato il nullaosta.

In questa ipotesi, infatti, l’avvocato non è qualificabile come “autorità” ai fini del Regolamento n. 2201 del 2003; inoltre, è solo il provvedimento conclusivo del pubblico ministero che rende l’accordo valido ed efficace, e dunque riconoscibile ed eseguibile all’estero.

Nel caso, poi, in cui il pubblico ministero si sia rifiutato di autorizzare l’accordo e l’autorizzazione sia stata adottata dal presidente del tribunale, spetterà all’ufficio giudiziario giudicante il rilascio del certificato in oggetto.

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