È necessaria la comparazione degli interessi emergenti
Autore: Gioia Lupoi
Pubblicato il 07 novembre 2011
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Va fatta la comparanzione degli interessi emergenti. Si tratta degli interessi dello Stato, che deve punire il favoreggiamento personale, e degli interessi del lavoratore, che mira a scongiurare la perdita del posto di lavoro o della libertà.
È quanto emerge dalla sentenza n. 37398 del 17 ottobre 2011, emessa dalla Cassazione in merito al caso di due lavoratori che avevano mentito sull’infortunio in cantiere di un collega, asserendo che questi non era un collega e che l’incidente non era mai avvenuto. Il reato contestato è il delitto di favoreggiamento personale realizzato in beneficio del datore di lavoro, il quale in seguito è stato condannato per lesioni colpose aggravate dalla normativa antinfortunistica. Scoperta la verità, ai due che avevano mentito per conservare il posto di lavoro, e uno di loro anche per il fatto che poteva essere incriminato per altro reato, la Cassazione riconosce l’esimente recata dall’articolo 378 del Codice penale. Si deve evidenziare che la conclusione ha sfumature diverse relativamente ai due lavoratori:
- uno di essi ha mentito per il rischio di perdere la libertà, rischio che vale l’esimente ex articolo 378 Cp “se, in concreto, le informazioni richieste possano determinare un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore”;
- per l’altro, che rischiava il solo posto di lavoro, la Cassazione ritiene che il lavoro, inteso come diritto ad una occupazione e come strumento di crescita della personalità individuale anche nei suoi aspetti di integrazione e interrelazione sociali, possa reputarsi astrattamente sussumibile nell'ambito di esplicazione della libertà personale di ciascun individuo, che ricade nell’esimente in oggetto.
Nell’affermare che “non sembrano sussistere ragioni ostative alla inclusione del diritto al lavoro e al mantenimento del posto di lavoro nell'ampio perimetro del diritto di libertà individuale dell'imputato ex art. 378 c.p.”, la Suprema Corte spiega che è “necessario ... un controllo o accertamento della effettiva situazione del ricorrente rispetto all'addotto temuto pericolo di perdere il posto di lavoro ...”. Infatti, può essere determinante o meno per la perdita del posto di lavoro la reale natura del rapporto, che può essere formale o "in nero", a tempo determinato o non.
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