Necessari chiarimenti sulla data di entrata in vigore delle norme sulle Cfc

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La discussione sull’entrata in vigore delle nuove norme sulle Cfc non riesce a placarsi e continua a suscitare ulteriori dubbi. Anche se il Decreto legge n. 78/08 con cui è stata decisa la “stretta” è entrato in vigore il 1° luglio 2009, la corretta decorrenza del nuovo apparato normativo riguardante le controllate estere va dal 1° gennaio 2010. Questa data è stata anticipata anche nella bozza di Unico SC 2010, ma non senza perplessità. Sulla questione si è espressa anche Assonime – nota n. 15/2009 – che ha ribadito che le modifiche introdotte devono avere effetto proprio a partire dal 2010. La questione è dubbia proprio perché stabilire che le novità riguardo l’inasprimento delle norme antielusive per le Cfc sono operative dal 1° luglio 2009, significa, di fatto, retrodatare l’efficacia del provvedimento dall’esercizio 2009; mentre, farne partire gli effetti dal quest’anno significa ammettere una postdatazione dei risultati stessi. La questione della decorrenza delle norme di natura sostanziale, come possono essere classificate quelle in oggetto, rinvia a quanto disposto dall’articolo 3 dello Statuto del contribuente, secondo cui le disposizioni tributarie non possono avere effetto retroattivo e relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte “si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”. Da ciò la conclusione ribadita pure da Assonime, secondo cui le nuove norme entrano in vigore da adesso, anche se rimane forte l’attesa di un intervento da parte dell’agenzia delle Entrate sull’argomento.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore, p. 29 – Sulle Cfc stretta senza data – Giorgetti –Santacroce

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