Ne bis in idem solo se la sanzione è già stata eseguita

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Con sentenza pronunciata il 27 maggio 2014 relativamente alla causa C-129/14, la Corte di giustizia dell'Ue è intervenuta con riferimento all'articolo 54 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (Caas) del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati membri dell'Ue, in materia di ne bis in idem.

Secondo i giudici europei, l'articolo 54 citato - che subordina l'applicazione del principio del ne bis in idem alla condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata subita o sia attualmente in corso di esecuzione - è da ritenere compatibile con l'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

L'esecuzione della sola sanzione pecuniaria non basta

In particolare – continua la Corte di giustizia – l'articolo 54 della Caas deve essere interpretato nel senso che l'esecuzione della sola pena pecuniaria inflitta a una persona condannata dalla decisione di una giurisdizione di una altro Stato membro a una pena privativa della libertà che non sia stata eseguita, non permette di considerare che la sanzione sia stata subita o sia in corso di esecuzione.

Se, ossia, sia stata eseguita, nel primo Stato, esclusivamente la pena pecuniaria ma non quella detentiva, non sussiste possibilità, per il condannato, di sottrarsi a un nuovo giudizio in un altro Stato membro.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 42 - Pena inattuata, sì a un altro giudizio - Castellaneta

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