NASpI: non per risoluzione consensuale
Pubblicato il 16 febbraio 2016
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Il Ministero del Lavoro ha dato notizia, sul proprio portale, che sono stati chiesti chiarimenti alla Direzione Generale Ammortizzatori Sociali in merito alla possibilità di riconoscere l'indennità mensile di disoccupazione NASpI nel caso in cui il lavoratore si trovi in stato di disoccupazione a seguito di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui all'articolo 410 c.p.c., per le aziende al di sotto dei quindici dipendenti al di fuori del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 7, Legge n. 604/1966 come modificato dalla Legge Fornero.
Con comunicato stampa del 15 febbraio 2016, il Ministero del Lavoro ha fatto presente che, con nota del 12 febbraio 2016, ha chiarito che la NASpI non spetta nel caso di specie in quanto l'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 22/2015, stabilisce che la NASpI è riconosciuta oltre che nei casi di licenziamento anche:
- ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa;
- nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della Legge n. 604/1966.
- eDotto.com – Edicola del 5 febbraio 2016 - Voucher e NASpI – Schiavone
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