Voucher e NASpI
Pubblicato il 05 febbraio 2016
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L’INPS è intervenuto, in data 4 febbraio 2016 con messaggio n. 494, per fornire precisazioni in merito alla compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con l’indennità di disoccupazione NASpI.
Spiega a tal fine l’Istituto che le indennità di disoccupazione NASpI e le prestazioni integrative del salario sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutabile annualmente.
Tuttavia, per i compensi che superano il limite di 3.000 euro per anno civile, va applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione con la prestazione di disoccupazione.
Stante quanto sopra il messaggio INPS n. 494/16, con riferimento all’obbligo di comunicazione preventiva del compenso derivante dall’attività svolta, ha specificato che:
- per i compensi da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000 euro annui, il beneficiario dell’indennità NASpI non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione all’Istituto;
- la comunicazione va fatta prima che il compenso determini il superamento del limite dei 3.000 euro anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno, pena la decadenza dalla indennità NASpI.
- eDotto.com – Edicola del 14 ottobre 2015 - Lavoro accessorio e prestazioni di sostegno al reddito – Redazione eDotto
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