NASpI per il rifiuto al trasferimento
Pubblicato il 30 gennaio 2018
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L’INPS, con messaggio n. 369 del 26 gennaio 2018, si è pronunciato in merito all’accesso alla NASpI nelle ipotesi di:
- risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti (o oltre) con i mezzi di trasporto pubblico;
- dimissioni per giusta causa a seguito del trasferimento del lavoratore.
Per l’Istituto, in caso di risoluzione consensuale in esito al rifiuto al trasferimento può essere riconosciuta l’indennità di disoccupazione in quanto la volontà del lavoratore può essere stata indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento ad altra sede dell’azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici.
Inoltre, nel caso di specie è possibile accedere all’indennità di disoccupazione NASpI, in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti, anche laddove il lavoratore ed il datore di lavoro pattuiscano, in sede di conciliazione, la corresponsione, a favore del lavoratore stesso, di somme a vario titolo e di qualunque importo.
In caso, invece, di dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, ricorre la giusta causa delle dimissioni qualora il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro.
Stante quanto sopra, in presenza di dimissioni che il lavoratore asserisce avvenute per giusta causa, a seguito di trasferimento ad altra sede dell’azienda è ammesso l’accesso alla prestazione NASpI a condizione che il trasferimento non sia sorretto da “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 c.c.
Quindi, in tale ultima casistica, il lavoratore dovrà corredare la domanda di NASpI con una documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex D.P.R n. 445/2000) da cui risulti almeno la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.
Conclude il messaggio sottolineando che, laddove l’esito della lite dovesse escludere la ricorrenza della giusta causa di dimissioni, l’INPS procederà al recupero di quanto pagato a titolo di indennità di disoccupazione.
- eDotto.com – Edicola del 24 novembre 2017 – Reddito da lavoro: compatibilità e cumulo con la NASpI – G. Lupoi
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