Reddito da lavoro: compatibilità e cumulo con la NASpI
Pubblicato il 24 novembre 2017
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L'Inps, con circolare n. 174 del 23 novembre 2017, fornisce:
- le istruzioni applicative necessarie alla gestione, ai fini della compatibilità e del cumulo con la NASpI, di ulteriori attività produttrici di reddito rispetto a quelle espressamente contemplate nelle circolari n. 94 e n. 142 del 2015;
- precisazioni in merito all’incentivo all’autoimprenditorialità.
Le istruzioni devono ritenersi applicabili sia all’indennità di disoccupazione NASpI, sia ai residui casi di ASpI o mini AspI ancora in corso.
L’impostazione seguita
Nell’ipotesi di svolgimento da parte del percettore di indennità disoccupazione, di attività non formalmente inquadrate nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato o non riferibili in senso stretto ad attività lavorativa autonoma o di impresa individuale ma che danno comunque luogo ad una forma di compenso o alla produzione di un reddito che si aggiunge alla indennità di disoccupazione, trova applicazione la disciplina - artt.9 e 10 del D.Lgs. n. 22 del 2015 - in tema di decadenza, sospensione e riduzione dell’importo della prestazione per l’ipotesi di contestuale svolgimento di rapporto di lavoro subordinato e di riduzione dell’importo della prestazione in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale.
Alcuni casi
L’Istituto, pur a fronte dell’assimilazione, ai fini fiscali, delle somme percepite ai redditi da lavoro dipendente, non riconosce carattere lavorativo alle attività connesse a borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale, premi e compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, dunque:
- le ritiene pienamente cumulabili con la Naspi;
- il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’Inps comunicazioni relative all’attività e alle relative remunerazioni.
I soggetti beneficiari di indennità NASpI titolari di borse di studio e assegni di ricerca (assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio), essendo l’attività ricondotta ad attività lavorativa - tanto da riconoscere alle stesse, attraverso la prestazione di disoccupazione DIS-COLL, un indennizzo per gli eventi di disoccupazione involontaria (art. 7 della Legge n. 81 del 2017) - scontano la riduzione dell’importo della prestazione erogata per il contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato.
Pertanto:
- i compensi derivanti dalle suddette attività non possono superare il limite annuo di 8.000 euro;
- il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’Istituto entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.
Per il lavoro occasionale (prestO), il beneficiario NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.
In tal caso:
- entro detti limiti l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale;
- il beneficiario della prestazione non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso;
- l’Istituto provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa a dette prestazioni gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.
Quanto alla compatibilità tra l’indennità e il reddito da attività professionale percepito da un libero professionista iscritto a una Cassa previdenziale privata si ritiene sussistente, ma:
- la prestazione previdenziale si riduce nella misura prevista da legge (80% del reddito previsto derivante dall’attività lavorativa);
- solo nell’ipotesi in cui il professionista richieda il pagamento della NASpI in un’unica soluzione e il reddito derivante dall’attività professionale non superi i 4.800 euro riferiti al periodo di erogazione dell’indennità di disoccupazione;
- il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.
Ciò vale, spiega la circolare, anche in caso di svolgimento della funzione di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica nonché per la partecipazione a collegi e commissioni, ma il limite massimo è di 8mila euro annui.
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