NASpI e DIS -COLL: più alta la soglia di cumulabilità con i redditi di lavoro
Pubblicato il 10 aprile 2024
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Elevato il limite di reddito annuo da lavoro dipendente, parasubordinato o autonomo da considerare ai fini della compatibilità con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS -COLL per l’anno 2024.
A comunicarlo è l’INPS con il messaggio n. 1414 del 9 aprile 2024, rendendo operative le novità della riforma IRPEF.
L’aggiornamento dei limiti reddituali impatta anche sulla nozione di soggetto “privo di impiego”, individuando quei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati beneficiari di agevolazioni contributive.
Ma andiamo con ordine e partiamo dai nuovi limiti reddituali.
Riforma fiscale e no tax area per il 2024
La riforma fiscale, nel suo primo modulo di riforma dell’IRPEF (decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216), come evidenziato nelle istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024) ha modificato l’ammontare del reddito escluso da imposizione fiscale previsto per i titolari di redditi di lavoro dipendente.
La riforma IRPEF prevede infatti che, dal 2024, la c.d. no tax area salga a 8.500 euro per i lavoratori dipendenti.
Reddito cumulabile con la NASpI
La NASpI è l’indennità mensile di disoccupazione riconosciuta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione.
Il legislatore consente il cumulo della NASpI con i redditi da lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo a condizione che il reddito conseguito non sia superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale (articoli 9 e 10, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22).
Qualora il reddito annuale percepito sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, il beneficiario della NASpI decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a 6 mesi. In tale caso la NASpI è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro.
Il percettore di NASpI che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ma in misura ridotta, a condizione che comunichi all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto.
Il percettore di NASpI che intraprende un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni fiscali per lavoro dipendente (articolo 13, D.PR. 22 dicembre 1986, n. 917) è tenuto a informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività.
La NASpI è ridotta di un importo pari all'80% del reddito presunto.
Reddito cumulabile con la DIS-COLL
Le stesse regole (o quasi) valgono per la DIS-COLL, vale a dire l’indennità di disoccupazione spettante ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno perso involontariamente l’occupazione e che sono iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’INPS.
Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni fiscali per lavoro dipendente (articolo 13, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) deve comunicare all'INPS, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, il reddito annuo che prevede di trarne.
La DIS-COLL è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto. In mancanza di comunicazione all'INPS, il beneficiario di DIS-COLL decade dall'indennità (articolo 15, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22).
Il lavoratore invece decade dal diritto alla DIS-COLL in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 5 giorni la DIS-COLL è invece sospesa d'ufficio.
Nuovi limiti reddituali di cumulabilità con NASpI e DIS-COLL
L’INPS, con il messaggio n. 1414 del 9 aprile 2024, riepiloga i limiti reddituali riferiti agli anni 2023 e 2024 ai fini della compatibilità con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.
Tipologia di reddito |
Limite di reddito annuo 2023 |
Limite di reddito annuo 2024 |
Lavoro dipendente/parasubordinato |
8.173,91 euro (invariato rispetto al 2022) |
8.500 euro |
Lavoro autonomo |
5.500 euro (invariato rispetto al 2022);
|
5.500 euro (invariato rispetto al 2022 |
Cumulabilità con le prestazioni di lavoro occasionale
L'indennità NASpI e l’indennità DIS-COLL sono compatibili e cumulabili con le prestazioni di lavoro occasionale (articolo 54-bis, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) nel limite di 5.000 euro.
Il percettore non è tenuto a effettuare, in tal caso, nessuna comunicazione all’NPS di reddito annuo presunto.
Nozione di soggetto privo di impiego
Da ultimo vale la pena ricordare la nozione di soggetto “privo di impiego” utile ai fini dell’individuazione dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati.
La nozione è contenuta nel decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017 e fa riferimento ai lavoratori svantaggiati che “negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”.
Come ha avuto più volte modo di chiarire l’INPS (cfr. circolare n. 58 del 23 giugno 2023), “la nozione di impiego regolarmente retribuito è riferita non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto di lavoro, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo o parasubordinato). Per le attività di lavoro autonomo o parasubordinato il riferimento è alla remunerazione, su base annuale, inferiore ai limiti esenti da imposizione…”.
La sussistenza di tale requisito consente al datore di lavoro di godere delle agevolazioni contributive vigenti, previste per chi assume lavoratori svantaggiati (come, ad esempio, dello sgravio al 50% dei contributi effettivamente sgravabili a carico del datore di lavoro nonché dei premi e contributi dovuti all’INAIL per l’assunzione di donne svantaggiate).
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