NASpI: dimissioni per fatti concludenti con doppia penalizzazione

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NASpI: dimissioni per fatti concludenti con doppia penalizzazione

La legge di Bilancio 2025 ha aggiunto un nuovo requisito di accesso alla NASpI per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025.

Vediamo in concreto cosa cambia.

NASpI: requisiti per eventi di disoccupazione fino al 31 dicembre 2024

Per gli eventi di disoccupazione fino al 31 dicembre 2024, l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 prevede i seguenti requisiti di accesso all’indennità mensile di disoccupazione NASpI.

1. Stato di disoccupazione

La NASpI è concessa ai lavoratori subordinati disoccupati che abbiano perso involontariamente il lavoro e dichiarino la loro disponibilità al lavoro sul portale nazionale delle politiche del lavoro (DID). La domanda di NASpI equivale alla dichiarazione di immediata disponibilità.

Lo stato di disoccupazione deve essere involontario. Sono esclusi pertanto i lavoratori che si dimettono volontariamente o con risoluzione consensuale, fatte salve specifiche eccezioni (ad esempio, dimissioni per giusta causa, ivi comprese quelle rese dal lavoratore durante la procedura di liquidazione giudiziale)

2. Requisito contributivo

Per ottenere la NASpI, sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Non sono considerati validi per il requisito contributivo i periodi coperti da contribuzione figurativa (ad esempio, malattia e infortunio sul lavoro senza integrazione salariale, Cassa Integrazione Straordinaria e Ordinaria con sospensione a zero ore, contratti di solidarietà a zero ore)

Tali periodi non utili per perfezionamento del requisito contributivo devono essere neutralizzati ai fini della determinazione del quadriennio di riferimento verifica, determinandone l’ampliamento del quadriennio.

NASpI: requisiti fino al 31 dicembre 2024 - Tabella riassuntiva

Requisito

Descrizione

Stato di disoccupazione

Perdita involontaria del lavoro e dichiarazione di disponibilità (DID).

Requisito contributivo

13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la disoccupazione Periodi di contribuzione figurativa neutralizzati.

NASpI: requisiti per eventi di disoccupazione dal 1° gennaio 2025

La nuova lettera c-bis), introdotta al comma 1 dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 22/2015 ad opera della legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2024, n. 207), dispone aggiunge un nuovo requisito per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025.

Più in dettaglio, si dispone che il lavoratore che richiede la NASpI debba aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione utile dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie (escluse le dimissioni per giusta causa e dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità ai sensi dell'articolo 55 del D.lgs. n. 151/2001) o a seguito di risoluzione consensuale (fatta eccezione per le risoluzioni consensuali nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della Legge n. 604/1996).

Il nuovo requisito si applica a condizione che l'evento di cessazione volontaria sia avvenuto nei 12 mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la NASpI.

NOTA BENE: Dal 12 gennaio 2025 sono considerati eventi di cessazione volontaria ( e non danno pertanto diritto alla NASpI) anche le dimissioni per fatti concludenti ex art. 26, comma 7-bis, d.lgs n. 151/2015 come modificato dal Collegato Lavoro (articolo 19 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203, relativo alla risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata e messaggio INPS del 19 febbraio 2025, n. 639).

L’INPS, con il messaggio n. 420 del 3 febbraio 2025, ha illustrato il flusso delle verifiche per concessione della NASpI relativamente agli eventi di disoccupazione occorsi dal 1° gennaio 2025.

Step 1 – Verifica della cessazione volontaria nei 12 mesi precedenti

  • Controllo se il richiedente ha avuto una cessazione volontaria (dimissioni o risoluzione consensuale) nei 12 mesi precedenti la cessazione involontaria per cui viene richiesta la NASpI.
    -
     Esclusione dai controlli in caso di: dimissioni per giusta causa, dimissioni in periodo tutelato di maternità/paternità; risoluzione consensuale ex art. 7 Legge n. 604/1996

Step 2 – Verifica del requisito contributivo

  • Controllo della presenza di almeno 13 settimane di contribuzione tra la cessazione volontaria e quella involontaria per cui ha richiesto la prestazione NASpI e non nel quadriennio di osservazione
  • Periodi neutri (malattia, infortunio, CIG a zero ore) non estendono il periodo di osservazione.

Step 3 – Determinazione della prestazione

  • Se il requisito delle 13 settimane è soddisfatto → La NASpI viene riconosciuta con durata e importo calcolati secondo le regole ordinarie.
  • Se il requisito delle 13 settimane non è soddisfatto → Rigetto della domanda con la motivazione: “Assenza 13 settimane di contribuzione dall’ultima cessazione volontaria”.

Nuova procedura per la concessione della NASpI - Infografica

Allegati

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