NASpI anticipata: la Corte costituzionale apre al rimborso parziale

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NASpI anticipata: la Corte costituzionale apre al rimborso parziale

Con la sentenza n. 90 del 20 maggio 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8, comma 4, del Decreto legislativo n. 22/2015, riguardante l'anticipazione della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego).

Si tratta della disposizione che prevede l'obbligo di restituire l'intera anticipazione della NASpI se il lavoratore stipula un contratto di lavoro subordinato entro il periodo coperto dall'indennità.

La norma è stata censurata poiché non consente di valutare le circostanze specifiche, come le cause imprevedibili che impediscono la prosecuzione dell'attività imprenditoriale.

La sentenza della Corte Costituzionale  

Contesto della sentenza  

La questione di legittimità costituzionale della norma è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Torino nel contesto di una controversia in cui la pandemia COVID-19 aveva portato un lavoratore a dover abbandonare la sua attività imprenditoriale per cause di forza maggiore.

Caso in esame  

Il lavoratore, dopo essere stato licenziato, aveva richiesto e ottenuto la liquidazione anticipata della NASpI per avviare un'attività imprenditoriale (un bar).

Tuttavia, a causa della pandemia da COVID-19, l'attività non aveva generato redditi sufficienti ed era stata chiusa.

Il lavoratore aveva quindi accettato un impiego subordinato prima della scadenza del periodo coperto dalla NASpI.

Da qui la richiesta dell'INPS di restituzione integrale dell'anticipazione della NASpI, poiché il lavoratore aveva iniziato un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo coperto dalla NASpI.

NASpI anticipata: cos’è e come funziona  

Definizione di NASpI anticipata  

La NASpI anticipata consente ai lavoratori disoccupati di richiedere l'intero importo dell'indennità in un'unica soluzione.

Questo incentivo è destinato a chi desidera avviare un'attività autonoma o imprenditoriale.

Per ottenere l’anticipo, il lavoratore deve dimostrare l'intenzione di avviare un'attività autonoma o sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa.

Restituzione dell’anticipo NASpI  

La restituzione dell'anticipo NASpI è richiesta se il beneficiario stipula un contratto di lavoro subordinato entro il periodo coperto dall'indennità.

Analisi delle conclusioni della Corte Costituzionale  

La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, del D.lgs. n. 22/2015, nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della NASpI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli è stata erogata.

Principio di Ragionevolezza e Proporzionalità  

La Corte ha rilevato che l'obbligo di restituzione integrale della NASpI, in situazioni non imputabili al lavoratore, viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità.

L'obbligo di restituire integralmente la NASpI anticipata, senza considerare cause imprevedibili come la pandemia COVID-19, risulta irragionevole e sproporzionato.

La normativa non tiene conto di circostanze specifiche che possono impedire la prosecuzione dell'attività imprenditoriale.

La previsione della restituzione integrale, infatti, risulta affetta da un rigore eccessivo.

Tale rigore "si traduce in intrinseca irragionevolezza e mancanza di proporzionalità, di tal che non si giustifica più l’integralità dell’obbligo restitutorio dell’anticipazione in luogo della sua parametrazione alla durata del rapporto stesso".

Violazione del Diritto al Lavoro  

La normativa impugnata è stata ritenuta anche in contrasto con l'art. 4 della Costituzione, che tutela il diritto al lavoro.

Detta normativa impedisce ai beneficiari della NASpI anticipata, che senza colpa abbiano rinunciato a proseguire l’attività imprenditoriale, di accettare un lavoro subordinato per tutto il successivo periodo in cui sarebbe dovuta la NASpI.

Il lavoratore, per non essere obbligato a restituire integralmente l’anticipazione, dovrebbe rimanere inattivo e attendere la scadenza del periodo per il quale è stata concessa l’anticipazione.

Questa situazione potrebbe privarlo dei mezzi di sussistenza.

Clausola di Flessibilità  

La Corte costituzionale ha sottolineato la necessità di una clausola di flessibilità che permetta di adeguare l'obbligo di restituzione alle specifiche circostanze del caso concreto.

In particolare, in caso di impossibilità sopravvenuta, l'obbligo di restituzione dovrebbe essere proporzionato alla durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo coperto dalla NASpI.

Contrasto all'elusione soddisfatto

Nella decisione, la Consulta ha confermato una sua precedente decisione (n. 194/2021) sulla stessa norma, in cui era stato evidenziato che il rischio d’impresa resta a carico del lavoratore che opta per l’anticipazione dell’intera NASpI rispetto all’erogazione periodica.

In linea generale, ossia, l’eventuale insuccesso dell’iniziativa imprenditoriale non esonera dalla restituzione integrale dell’anticipazione nel caso di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo coperto dalla NASpI.

Diversa, tuttavia, è la fattispecie oggetto del giudizio principale, che concerne l’ipotesi particolare in cui il percettore dell’anticipazione non possa proseguire l'attività per cause sopravvenute e imprevedibili, a lui non imputabili.

Nel predetto caso, in cui l’attività imprenditoriale sia stata effettivamente iniziata e proseguita per un apprezzabile periodo di tempo - grazie all’utilizzo dell’incentivo all’autoimprenditorialità - la finalità antielusiva cui mira la norma, risulta comunque soddisfatta.

Non si verte, ossia, in una situazione in cui possa esserci "mancanza di effettività e di autenticità dell’attività di lavoro autonomo o di impresa".

In tale contesto, però, non può essere priva di rilevanza la circostanza che il percettore dell’anticipazione si sia trovato nella situazione di non poter proseguire l’attività imprenditoriale per causa a lui non imputabile.

Tabella di sintesi della sentenza

Sintesi del Caso Un lavoratore ha ricevuto l'anticipazione della NASpI per avviare un'attività imprenditoriale, poi chiusa causa COVID-19. Ha accettato un lavoro subordinato, causando la richiesta di restituzione integrale della NASpI anticipata da parte dell'INPS.
Questione Dibattuta La legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 22/2015, che obbliga la restituzione integrale della NASpI anticipata in caso di stipula di un contratto di lavoro subordinato durante il periodo coperto dall'indennità, senza considerare cause imprevedibili come la pandemia COVID-19.
Soluzione della Corte Costituzionale La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non può proseguire l'attività imprenditoriale per cause sopravvenute non imputabili a lui.
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