NASpI anche dopo l’indennità di mobilità ordinaria o la disoccupazione speciale per l’edilizia
Pubblicato il 30 luglio 2018
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Con messaggio n. 3018, del 27 luglio 2018, l’INPS ha reso noto che, a seguito di segnalazioni pervenute da parte degli enti di patronato ed interessato il competente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nulla osta a che i lavoratori che maturino le condizioni fissate dalla legge per richiedere l’indennità NASpI possano accedere a tale ultima prestazione qualora ne facciano istanza entro i 68 giorni successivi dal termine dell’ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato intrattenuto e la scadenza della prestazione di mobilità o del trattamento speciale edile ex lege 451/94 intervenga all’interno del medesimo arco temporale, intendendosi per scadenza il termine della prestazione per intero godimento della prestazione stessa.
La questione era stata sollevata in quanto non venivano accolte le domande di NASpI presentate al termine della fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia.
- eDotto.com – Edicola del 19 marzo 2018 – NASpI e compatibilità con il lavoro intermittente – Schiavone
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