Nasce Eurofisc con lo scopo di favorire la cooperazione internazionale contro le frodi Iva

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È pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale UE”, serie L 268 del 12 ottobre 2010, il regolamento 7 ottobre n. 904/2010, del Consiglio, in materia di cooperazione amministrativa e lotta alle frodi Iva.

Il provvedimento, che va in sostituzione del precedente regolamento (CE) n. 1798/2003, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2012. O meglio, per l’abrogazione delle vecchie disposizioni è previsto un piano modulare, ma il 1° gennaio 2012 è, comunque, intesa come data di entrata in vigore della gran parte delle nuove regole.

Scopo del regolamento n. 904/2010 è di migliorare e integrare gli strumenti per combattere le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, grazie ad un maggior coinvolgimento degli Stati membri e la loro responsabilizzazione nel garantire ogni aiuto possibile per combattere l’evasione transfrontaliera.

Nel regolamento si legge che la pratica dell’evasione e dell’elusione fiscale al di là dei confini degli Stati membri non solo conduce a perdite di bilancio, ma lede anche il principio della giustizia fiscale, tanto da pregiudicare il funzionamento del mercato interno.

A tal fine, il nuovo regolamento prevede una serie di regole più stringenti che stabiliscono una stretta cooperazione tra le autorità competenti che, in ciascuno degli Stati membri, sono incaricate dell’applicazione delle disposizioni in materia.

Il progetto che dispone la collaborazione reciproca tra i Paesi aderenti prende il nome di Eurofisc. Si tratta di un meccanismo capace di coinvolgere tutti gli Stati in un ampio programma di controlli e monitoraggio, con un coordinamento centrale affidato ad un singolo Stato. Questa “task force”, tra le amministrazioni fiscali nazionali, ha come compito lo sviluppo di un sistema multilaterale per il contrasto alle frodi, per il coordinamento dello scambio immediato di informazioni e per il loro successivo utilizzo. Tra le attività che rientrano nel programma di cooperazione vi è da segnalare:

- la definizione delle procedure affinchè gli Stati possano scambiare in via elettronica le informazioni sui soggetti che operano in ambito comunitario;

- gli Stati sono tenuti a prestare assistenza per la protezione del gettito Iva nell’Unione europea;

- le amministrazioni centrali dovranno verificare preventivamente l'affidabilità dei soggetti che chiedono il numero di partita Iva, o agire al massimo entro sei mesi dal rilascio;

- si dovrà procedere con l'invalidazione del numero nel sistema informativo comunitario se il soggetto risulta inattivo per un anno o se si sono constatate irregolarità nei dati dichiarati;

- gli Stati si impegnano a scambiare spontaneamente le informazioni che a loro parere possono essere utili per le verifiche disposte dalle autorità degli altri Paesi;

- lo Stato membro fornitore delle informazioni può chiedere allo Stato ricevente l'invio di un feedback, allo scopo di assicurare il miglioramento continuo della qualità delle informazioni scambiate;

- le informazioni richieste da uno Stato, ai fini dei controlli contro le evasioni/elusioni fiscali, non possono essere rifiutate solo perché detenute da una banca, da un istituto finanziario o da una persona designata che agisce in qualità di agente o fiduciario.

Al progetto Eurofisc dovrebbero partecipare i rappresentanti di 27 Stati membri, coordinati da un responsabile cui verrebbe affidato il compito di orientare e definire il controllo di tutte le attività.

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