Mutuo gratuito se vengono applicati interessi usurari

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L'applicazione, da parte della banca, di interessi usurari, comporta, per il disposto del secondo comma dell'articolo 1815 del Codice civile, che non siano dovuti interessi di alcun genere, nemmeno quelli in misura legale.

Il mutuo concesso, in questo contesto, diventa da oneroso a gratuito.

E' quanto precisato dalla Corte d'appello di Campobasso nel testo della sentenza n. 268 del 20 settembre 2014.

Estratto conto non contestato? Valgono comunque le censure sulla validità dei rapporti sottostanti

Nella medesima decisione, i giudici di secondo grado hanno, altresì, evidenziato che la mancata contestazione di un estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate, riguarda gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non impedisce la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti.

Poiché – ha continuato la Corte - l'articolo 1283 del Codice civile, in mancanza di usi contrari, fissa il divieto di interessi sugli interessi scaduti, salvo che per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale o in forza di accordo successivo alla scadenza, le clausole che prevedono una capitalizzazione degli interessi sono da ritenere affette da nullità per contrasto con norme imperative.

E detta nullità è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'articolo 1421 del Codice civile, sia nel giudizio di appello che in quello di legittimità, ove il suo accertamento non implichi l'acquisizione di ulteriori elementi di fatto.
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