Mutuo contro tfr, notifica al datore
Pubblicato il 23 ottobre 2007
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L’Inps, con il messaggio 25499/2007, ricordando che il decreto ministeriale del 30 gennaio 2007 prevede espressamente che le prestazioni siano erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo di Tesoreria, spiega che i contratti di mutuo contro cessione di parte del Tfr, stipulati dai lavoratori il cui Tfr viene conferito al Fondo, devono essere notificati al datore di lavoro e non all’Inps. Nel messaggio è ricordato che le modalità con le quali il datore può conguagliare i contributi dovuti al Fondo con le quote di tfr erogate per conto dello stesso Fondo sono state fornite con la circolare n. 70/2007 dell’Istituto.
- ItaliaOggi, p. 41 – Mutuo contro tfr, notifica al datore - Leonardi
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