Mutuo consenso allo scioglimento del rapporto desumibile solo con la prova di una chiara e comune volontà

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I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 5240 del 2 aprile 2012, hanno ribaltato la decisione con cui la Corte d’appello aveva ritenuto legittima l’interruzione, per mutuo consenso, di un rapporto di lavoro intercorso tra Poste italiane ed un dipendente in considerazione dell'intervenuta acquiescenza del lavoratore, il quale, oltre a non aver messo le energie lavorative a disposizione della società, “aveva accettato il Tfr senza formulare riserve”.

Secondo la Suprema corte, in particolare, il mutuo consenso alla risoluzione del contratto di lavoro può dirsi esistente solo in considerazione di una chiara e comune volontà delle parti. E nella specie, la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto, l'incasso del Tfr e la mancata offerta della prestazione lavorativa erano da considerare comportamenti “non interpretabili, per assoluto difetto di concludenza”.
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